Il tema dei delitti e delle pene

Occhio per occhio, dente per dente oppure porgi l’altra guancia? È un dilemma annoso, vecchio per lo meno quanto la notizia della consegna delle tavole dei comandamenti a Mosè da parte di Dio. Eppure, non di religione si parla in questa sede.

Il tema dei delitti e delle pene
Giovanni Fiandaca
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23 Febbraio 2024 - 02.35


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di Rock Reynolds

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Occhio per occhio, dente per dente oppure porgi l’altra guancia? È un dilemma annoso, vecchio per lo meno quanto la notizia della consegna delle tavole dei comandamenti a Mosè da parte di Dio. Eppure, non di religione si parla in questa sede.

Al centro del nostro dibattito è una questione antica come la società degli uomini, una questione che, fortunatamente, trova ancora spazio nell’arena pubblica, per quanto spesso alimentata da spinte poco razionali, volte all’ottenimento di facili consensi. È il tema della giustizia e della sua applicazione. Alla viglia delle elezioni europee, non pare un sacrilegio parlarne.

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Ben vengano, dunque, le parole di Giovanni Fiandaca, professore emerito di Diritto penale presso l’Università di Palermo, già membro del Consiglio superiore della Magistratura ed ex-garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia, che ha speso una vita nello studio della materia.

Punizione (Il Mulino Editore, pagg 178, euro 14) è un libro snello attraverso cui Fiandaca tenta di fornire un quadro di agevole lettura a tutti. Naturalmente, come spesso succede, la materia trattata poco si presta a una facile divulgazione, ma le parole del professor Fiandaca non lasciano spazio a tentennamenti morali. Semmai, provocano il lettore, spingendolo a doverose riflessioni e alimentando una discussione più approfondita. Perché, come anticipato, regna tuttora un retropensiero antico e, per certi versi distorto. Come scrive l’autore, citando figure come Martha Nussbaum e Umberto Curi, «ha ragione chi… coglie nell’idea che la pena annulli il reato e lavi la colpa un residuo mitico-religioso, che riconduce a un contesto storico-concettuale molo remoto a cui era estranea la dimensione della razionalità». D’altro canto, ci sono studi che provano che è radicata nell’animo umano una pulsione che spiegherebbe come mai «la rabbiosa pena retributiva continui a sopravvivere fino a oggi». Difficile sradicare certe convinzioni, malgrado i fatti spesso le sconfessino: pare, infatti, che non vi sia una relazione direttamente proporzionale tra il calo dei reati e l’applicazione delle relative sanzioni previste dal codice penale. Se per quello, vi sono paesi come gli Stati Uniti in cui, per esempio, la pena di morte non è affatto un deterrente per i reati per i quali è prevista.

Ma, forse, è il caso di lasciarci guidare in questa matassa intricata dalle parole scritte dal professor Fiandaca stesso. Come sorta di introduzione alla lettura del suo bel prezioso libro, gli abbiamo fatto alcune domande.

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Si parla sempre di certezza della pena. Ma è davvero un tema così importante?

«Certezza della pena è uno slogan ambiguo e ormai abusato, che sarebbe opportuno accantonare. Esponenti politici, specie di destra e di tendenza populisticamente punitivista, sono soliti utilizzarlo per lamentare che troppi autori di reato sfuggirebbero alla punizione, o andrebbero comunque incontro a pene troppo miti per effetto di sconti e benefici penitenziari successivi alla condanna. L’invocazione di certezza equivale dunque anche a richiedere pene rigorose e lunghe, da espiare per intero, e ciò sino al punto di concepire il carcere come un luogo di esclusione sociale in cui i delinquenti dovrebbero addirittura marcire. Ma lo slogan della certezza è risuonato pure a sinistra, per denunciare un eccesso di flessibilità delle pene che le renderebbe incerte nella durata e quindi di impatto afflittivo difficilmente calcolabile in via preventiva, con conseguente perdita di efficacia deterrente. Ma così si dimentica che la possibilità di modificare il trattamento punitivo stabilito in sede di condanna, grazie ai progressi compiuti nel percorso rieducativo, corrisponde a una esigenza di rilievo costituzionale riconosciuta in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici evoluti: quella di individualizzare la pena adattandola alle caratteristiche dei singoli casi e alla personalità dei rei, quale riflesso dei principi di uguaglianza, personalità della responsabilità penale e rieducazione.»

Ogni tanto, riaffiora nel discorso pubblico l’idea dell’assoluta necessità di “punire” chi ha trasgredito, una sorta di adeguamento italico all’idea evangelico-biblica americana di giustizia. Da studioso e docente, che idea se n’è fatta?

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«L’idea dell’assoluta, inderogabile necessità di punire i trasgressori è figlia di un arcaico retribuzionismo duro a morire. Prima che di un’idea metafisica di matrice filosofica o religiosa, si tratta di un sentimento, di una pulsione emotiva a tutt’oggi diffusa nei cuori di molti di noi. Ciò deve sorprendere sino a un certo punto. Sappiamo anche per esperienza psicologica personale che quando subiamo un torto, tanto più se grave, proviamo ira, rabbia, risentimento e queste immediate reazioni emotive per lo più sollecitano, appunto, un bisogno di ritorsione punitiva nei confronti di chi ci ha reso vittime di un danno o di un’azione criminosa. Insomma, scatta l’impulso di ricambiare il male col male. Ma, a ben riflettere, questo scambio di mali non è supportato da vera razionalità. Nel mio recente libretto Punizione cito in proposito tra altri Martha Nussbaum, che da valente filosofa rileva benissimo come il dolore inflitto non cancelli il dolore subito, come il crederlo corrisponda a una sorta di pensiero magico irrazionale. Non a caso, le teorie retributive pure della pena tra gli studiosi contemporanei di diritto penale non sono più in auge da molto tempo.»

Esiste realmente il libero arbitrio?

«Domanda imbarazzante. Nei manuali destinati agli studenti universitari oggi si legge che il diritto penale moderno non presuppone l’esistenza del libero arbitrio e prescinde dalla vecchia disputa filosofica tra determinismo e indeterminismo. Piuttosto, esso si basa sulla convinzione di senso comune che l’essere umano, per quanto influenzato nel suo agire da vari fattori di condizionamento, sia pur sempre in grado di esercitare poteri di inibizione e controllo sufficienti a farlo considerare responsabile dei propri atti. Accontentarsi di questa visione realistica e pragmatica può anche apparire poco soddisfacente. Ma, d’altra parte, pressoché tutte le categorie fondamentali della responsabilità penale sono prive di fondamenti scientifici certi o di basi razionali indubitabili. Questa debolezza, quantomeno relativa, di fondamenti dovrebbe peraltro mettere in guardia dal ricorrere smodatamente – come purtroppo oggi si tende a fare – alla giustizia punitiva.»

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Lei scrive della necessità di una rivoluzione politico-culturale. Perché i tempi non sono ancora maturi?

«Nella parte del mio libro da lei citata faccio riferimento all’esigenza di affrontare i problemi della criminalità non soltanto nella consueta ottica prevalentemente repressiva, ma tentando una buona volta di fare sul serio con i programmi di prevenzione sociale e con le altre possibili strategie extrapunitive di intervento tendenti a inibire alla fonte la riproduzione di condotte criminali. Al tempo stesso, so bene, però, che la strada della prevenzione ex ante richiede una capacità di progettazione innovativa e una destinazione di risorse umane e materiali così generosa che sarebbe poco realistico attendersela in una situazione politica ed economica come quella odierna: occorrerebbero, appunto, una evoluzione politico-culturale insieme a un miglioramento complessivo del contesto socio-economico, di cui dovremmo sin da ora creare le premesse per consentirne l’avveramento in futuro. Ma il futuro rimane a sua volta incerto, incombendo il rischio che i tempi prossimi non siano sotto il profilo politico-culturale e delle risorse disponibili migliori degli attuali.»

Negli anni Sessanta ci fu uno spiraglio di speranza con una “crescente avanzata della prospettiva della prevenzione” e di un “rinnovamento della vecchia logica repressiva”. Perché tale speranza è rimasta delusa?

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«È rimasta delusa per un insieme eterogeneo ma concorrente di cause e ragioni, relative sia alla prevenzione sociale di cui parlavo prima, che non è stata realmente perseguita neppure negli anni in cui il nostro paese era in condizioni di crescita, sia alla prevenzione con gli strumenti del diritto penale, che non sono stati mai applicati e affinati con quella coerenza e con quella perizia tecnica che sarebbero state in teoria necessarie. Inoltre, la prospettiva della prevenzione è stata tendenzialmente dominante soprattutto in ambiente accademico e nella ristretta cerchia degli esperti, mentre nella popolazione e tra le stesse forze politiche, specie di orientamento conservatore, la rabbiosa pena retributiva è sopravvissuta e ha preteso di continuare a occupare ampio spazio.»

Le leggi risentono del sentire comune. Quanto è legittimo stabilire principi ispirati al sentire comune in un paese come il nostro che, per note ragioni storiche, si è dato una Costituzione che, di fatto, dagli ondeggiamenti del sentire comune dovrebbe almeno in parte prescindere?

«È inevitabile che le leggi penali e le pratiche punitive risentano del modo di sentire collettivo, condizionato non poco da fattori irrazionali. Solo che la politica penale di una democrazia degna di questo nome, lungi dall’assecondare le persistenti dimensioni oscure ed emotive del punire, dovrebbe sottoporle a un costante controllo di razionalità, valorizzando il più possibile le conoscenze in proposito fornite dalle scienze empirico-sociali. E, certo non ultima,può fungere da insostituibile argine contro gli eccessi o abusi punitivi la Costituzione vigente che, se non costituisce la stella polare dell’attuale maggioranza di governo, continua per fortuna a vivere e a produrre i suoi frutti nella giurisprudenza, a cominciare da quella costituzionale. Bisogna dare atto alla Consulta di avere pur in questi anni sempre più valorizzato la rieducazione quale principio-cardine delle pene, e di avere inoltre sviluppato e affinato il connesso principio di proporzionalità tra reato e reazione punitiva. Ciò in salutare opposizione a quella demagogia punitiva, di matrice politico-populista, più volte criticata anche da papa Francesco.

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Lei scrive che “la prospettiva della rieducazione… non ha mai ricoperto… una posizione preminente” e che di fatto ha solo avuto un’adesione di facciata all’esterno. Non le pare una sconfitta per l’intero sistema?

«In larga parte devo richiamare quanto ho già detto a proposito della prevenzione penalistica, essendo la funzione rieducativa il principale mezzo con cui oggi si persegue l’obiettivo della prevenzione cosiddetta speciale. La finalità della rieducazione, per quanto costituisca lo scopo preminente delle pene secondo la stessa Costituzione, non è finora riuscita a riscuotere sia nel sentire comune sia a livello politico una adesione così diffusa e convinta da ispirare e orientare in maniera davvero conseguente le scelte di politica penale. Fino a quando non si sarà compreso che bisogna destinare risorse rilevanti all’attività rieducativa, il sistema penitenziario risulterà ampiamente fallimentare.»

Considerato che il carcere sembra sempre meno idoneo alla rieducazione, cosa si può fare nell’agone pubblico per renderlo un tema di discussione percorribile, bypassando le classiche obiezioni populiste e semplicistiche?

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«Nel mio libretto faccio anche riferimento alla mia esperienza di garante siciliano dei diritti dei detenuti, che mi ha consentito di constatare da vicino l’enorme e drammatico divario tra il carcere così come funziona nella nostra realtà e il modello di carcere prefigurato nella Costituzione. Confesso che la constatazione della drammaticità della situazione penitenziaria mi ha provocato qualche senso di colpa anche retrospettivo, che mi ha indotto a interrogarmi se sia stato sensato e utile aver fatto per tantissimi anni lo studioso e il docente di diritto penale.  Ma, al di là di questi secondari risvolti personali, rimane l’interrogativo di fondo su cosa fare per riuscire a promuovere un confronto pubblico finalmente serio e competente sulla condizione attuale delle nostre carceri. È forse superfluo sottolineare che la questione è culturale, prima che politica. E, come ha rilevato anche Giuliano Amato, intervistato di recente su Repubblica, la cultura penale attualmente predominante in Italia contraddice in maniera vistosa il senso e lo scopo del carcere secondo Costituzione. Verrebbe perciò da dire che bisognerebbe in via prioritaria rieducare la società, per modificarne il modo di concepire e sentire il significato della punizione. In questo orizzonte di auspicabile riorientamento culturale, sarebbe opportuno che i giuristi ancora fedeli ai principi costituzionali facessero sempre più sentire la loro voce fuori dai recinti accademici, recuperando un ruolo di intellettuali pubblici in grado di interloquire con autorevolezza ed efficacia comunicativa nell’arena pubblica, così da incidere più di quanto oggi non riescano a fare sulle scelte di politica penale. Ma ritengo che una grande responsabilità incomba anche sui professionisti dell’informazione, i quali dovrebbero con maggiore continuità rivolgere l’attenzione all’universo carcerario, nelle forme di un giornalismo d’inchiesta il più possibile indipendente da condizionamenti politici e supportato da un’autentica conoscenza della realtà penitenziaria.»

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