Le telefonate a luci rosse non sono prostituzione
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Le telefonate a luci rosse non sono prostituzione

E' quanto ha stabilito la Cassazione. La Terza sezione penale ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese.

Le telefonate a luci rosse non sono prostituzione
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redazione Modifica articolo

31 Agosto 2012 - 15.37


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Le telefonate a luci rosse non costituiscono attività di prostituzione. Lo dice la
Cassazione, spiegando che “le ‘prestazioni vocali’ effettuate, sia
pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono
equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali
erogene”. In questo modo la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha
annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan
N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la
prostituzione di Andrea R., invitandola tra l’altro a fare, in più
occasioni, telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive
su tutta l’attivita’ da svolgere.

Secondo la Cassazione, la Corte d’appello di Milano,
“valorizzando impropriamente la possibilità di attività di
prostituzione svolta a distanza, e trascurando la necessità della
presenza dell’atto sessuale quale elemento caratterizzante l’atto di
prostituzione, ha finito per ritenere integrato il reato di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche con
riferimento alle telefonate”.

Di diverso avviso erano stati i giudici di merito, il 20 luglio
2011, che avevano condannato il suggeritore delle chiamate a luci
rosse a due anni e otto mesi di reclusione (oltre a 4 mila euro di
multa) per favoreggiamento della prostituzione di Andrea R.. Contro la
condanna, la difesa di Ivan N. ha fatto ricorso in Cassazione, facendo
presente che per la condanna in questione era necessario il
“compimento di un atto sessuale”. Cosa che nelle telefonate non si era
verificata. Piazza Cavour ha accolto la tesi difensiva di Ivan
N. e ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione ha
“costantemente escluso esulare dall’area di prestazione prostitutiva
il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare
l’istinto sessuale salvo che, significativamente, a tal fatto non si
accompagnino anche contatti corporei (ad es. ‘lap dance’ con
accarezzamento dei fianchi da parte dei clienti)”.

Insomma, ha spiegato ancora la Cassazione, che “Andrea R., oltre
a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva conversazioni
erotiche al telefono, senza che d’altra parte ivi mai si dia atto di
prestazioni sessuali compiute al telefono dalla stessa”. A questo
punto sarà la Corte d’appello di Milano a rideterminare la pena al
ribasso per Ivan N. (salvo confermare quella legata all’attività di
meretricio svolta effettivamente a domicilio da Andrea R.), annullando
la condanna per induzione alla prostituzione per le telefonate hard.

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