Il Senato ha approvato con 179 sì, nessuno contrario e nessuno astenuto il disegno di legge che tutela i testimoni di giustizia. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera e diventa così legge. Il testo, a prima firma Rosy Bindi (Pd), fa proprie gran parte delle proposte che la commissione parlamentare Antimafia ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014.
“Bene l’approvazione della legge, un giusto e doveroso riconoscimento verso quelle persone che si sono messe in gioco per il bene di tutti, scegliendo di non tacere di fronte a fatti molto gravi di cui sono state testimoni”. Lo afferma Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera. “La legge – dice – pur riconoscendo alcune criticità presenti nel testo, rappresenta una svolta di civiltà, un ulteriore passo per rendere più efficace la lotta alle mafie e alla corruzione: i testimoni di giustizia sono portatori di verità e costruttori di giustizia, persone che mettono in gioco se stesse, la propria dignità, la propria vita e quella dei loro famigliari per un interesse collettivo, per il bene comune del nostro Paese”.
Nella sostanza ecco le novità introdotte.
Misure protezione personalizzate – Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta però salva la valutazione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività. Trasferimento in località protetta e cambio d’identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie.
Misure progressive di tutela – Per garantire l’incolumità dei testimoni e la sicurezza dei suoi beni, in base alla gravità e attualità del pericolo si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità (con garanzia di riservatezza anche negli atti della Pa).
Sostegno economico – Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), gli sono riconosciuti l’assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfetario per i danni psicologici e biologici subiti. Se costretto a cambiare casa o a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e (se il trasferimento è definitivo) l’acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà.
Reinserimento sociale e lavorativo – Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi. Se invece il lavoro l’ha perso a causa delle sue dichiarazioni, ha diritto a un nuovo posto (anche temporaneo). Sono previste forme di sostegno all’impresa con gli strumenti del codice Antimafia (riformato dalla Camera e ora all’esame del Senato) e l’eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l’accesso a programmi di assunzione presso la Pa con chiamata nominativa. Viene anche introdotta la figura di un tutor a sostegno del testimone.