La nuova legge elettorale arriva al voto dopo un percorso che ha già prodotto diverse modifiche e che porta l’Italia, nell’arco di vent’anni, alla quarta legge elettorale. Dopo il Porcellum, l’Italicum, mai entrato in vigore, e il Rosatellum, la maggioranza presenta il nuovo sistema come “Stabilicum”, mentre le opposizioni lo hanno ribattezzato “Melonellum”. Un provvdimento che ricorda la ‘legge truffa’ e ha molto profili incostituzionali.
Al di là del nome, il meccanismo è abbastanza definito: si tratta di un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Il punto decisivo è rappresentato dalla soglia del 42%, che determina l’assegnazione del premio. Attorno a questa percentuale si gioca quindi la possibilità di ottenere una maggioranza parlamentare netta.
La riforma introduce anche le preferenze, ma non completamente, perché i capilista restano bloccati. Parziale è anche il sistema delle quote di genere, che non riguarda i capilista. I partiti dovranno inoltre indicare nel proprio programma il candidato alla presidenza del Consiglio. Il nome non apparirà sulla scheda e l’indicazione non sarà vincolante, in modo da lasciare intatte le prerogative del presidente della Repubblica. Per renderla vincolante sarebbe stata necessaria una modifica costituzionale.
Un’altra novità riguarda i partiti che non hanno rappresentanza parlamentare: per presentare le liste dovranno raccogliere un numero di firme molto più elevato rispetto al passato.
Il premio di maggioranza
Il sistema resta proporzionale nell’assegnazione ordinaria dei seggi. Ogni lista ottiene quindi deputati e senatori in proporzione ai voti ricevuti. Il premio interviene soltanto a determinate condizioni.
Alla lista o alla coalizione che ottiene il maggior numero di voti viene attribuito un premio di maggioranza se raggiunge almeno il 42% dei consensi sia alla Camera sia al Senato. Il premio consiste in 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, con l’obiettivo di assicurare una maggioranza parlamentare stabile.
Il risultato deve però essere raggiunto in entrambi i rami del Parlamento. Se una formazione prevale alla Camera e un’altra al Senato, il premio non scatta. La stessa situazione si verifica quando una coalizione raggiunge il 42% in una sola Camera. In quel caso si applica il proporzionale e la maggioranza dovrà essere costruita successivamente in Parlamento attraverso accordi politici.
È anche per questo che la legge rende particolarmente importante la capacità dei partiti di presentarsi uniti. A sinistra il meccanismo alimenta il confronto sulla necessità di una coalizione larga; a destra incide invece sulle discussioni relative al ruolo di Vannacci.
Il limite alla maggioranza
La riforma introduce comunque un tetto massimo. La coalizione vincente non potrà superare i 220 seggi alla Camera e i 113 al Senato, esclusi i parlamentari eletti all’estero. In termini percentuali, il limite equivale al 55% dei seggi alla Camera e al 56,5% al Senato.
Si tratta tuttavia di un risultato che non sarebbe raggiungibile automaticamente con una vittoria al 42%. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Camera, per arrivare effettivamente a 220 deputati una coalizione dovrebbe ottenere circa il 48% dei voti. Con il 44%, per esempio, la stima sarebbe di circa 208 seggi. Il risultato potrebbe cambiare se una quota significativa dei voti finisse a partiti sotto la soglia di sbarramento.
Le soglie e il ripescaggio
La riforma prevede anche soglie di accesso al Parlamento. Per le coalizioni il limite è fissato al 10%, mentre per le singole liste è necessario raggiungere almeno il 3%.
È previsto però un meccanismo di ripescaggio: la lista che risulta la migliore tra quelle perdenti all’interno di una coalizione può accedere al Parlamento secondo le regole stabilite dalla legge.
Le preferenze restano parziali
La riforma interviene anche sulla questione delle preferenze, dopo le polemiche sul cosiddetto “Parlamento di nominati”. L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze scegliendo tra sette candidati presenti nel collegio plurinominale.
La possibilità di scegliere direttamente i candidati, però, non riguarda il primo nome della lista. Il capolista resta infatti bloccato: se una lista conquista un solo seggio in quel collegio, viene eletto automaticamente il capolista.
Secondo le stime di YouTrend, con questo sistema circa il 43% dei parlamentari potrebbe essere eletto attraverso le preferenze. Una parte consistente dei parlamentari continuerebbe quindi a essere scelta attraverso le candidature stabilite dai partiti.
I candidati del premio di maggioranza
Rimangono bloccate anche le liste circoscrizionali collegate al premio di maggioranza. Sono liste comuni alla coalizione, dalle quali vengono individuati i parlamentari che occupano i 70 seggi alla Camera e i 35 al Senato attribuiti con il premio.
Alla Camera sono previste 28 liste, una per ciascuna circoscrizione elettorale; al Senato sono 20. I nomi relativi alla circoscrizione di appartenenza saranno riportati sulla scheda. Nel caso in cui il premio scatti, i candidati vengono eletti secondo l’ordine previsto dalla lista.
La parità di genere
Anche le norme sull’alternanza di genere prevedono alcune limitazioni. Se l’elettore esprime più di una preferenza, deve scegliere candidati di sesso diverso. Nelle liste è prevista l’alternanza tra uomini e donne.
Il vincolo, però, non si applica ai capilista bloccati, cioè proprio ai candidati che hanno maggiori possibilità di essere eletti. Per le liste collegate al premio di maggioranza è invece previsto che nessuno dei due generi possa superare il 60% dei candidati.
Le candidature multiple
Un candidato potrà presentarsi contemporaneamente in un massimo di cinque collegi. Chi viene inserito nelle liste circoscrizionali legate al premio di maggioranza dovrà inoltre essere capolista, oppure occupare comunque una delle prime posizioni, in almeno una lista di partito.
L’indicazione del candidato premier
Ogni forza politica dovrà indicare nel proprio programma elettorale il nome della persona che intende proporre come presidente del Consiglio.
L’indicazione non avrà però valore vincolante e il nome del candidato premier non sarà stampato sulla scheda elettorale. La norma è stata costruita in questo modo per non modificare le prerogative costituzionali del presidente della Repubblica. Un’indicazione vincolante avrebbe richiesto infatti una riforma della Costituzione.
Più firme per i partiti senza parlamentari
La riforma rende più oneroso presentare liste per le forze politiche che non sono già rappresentate in Parlamento. Il numero delle firme necessarie viene infatti quadruplicato: si passa da 1.500 a 6.000 firme per collegio.
Sono esentati dall’obbligo i partiti che dispongono di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, a condizione che questo sia stato costituito entro il 31 dicembre 2025.
Per le forze che dispongono invece di una componente all’interno del gruppo Misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro nazionale e +Europa, l’obbligo di raccolta rimane, ma il numero minimo richiesto è ridotto a 1.500 firme.
Il voto fuori sede e quello degli italiani all’estero
La nuova disciplina introduce la possibilità di votare anche per gli elettori fuori sede.
Cambiano inoltre le circoscrizioni per il voto degli italiani all’estero. Alla Camera saranno due: una comprenderà l’Europa e l’altra il resto del mondo. Al Senato sarà invece prevista un’unica circoscrizione che comprenderà tutti i continenti.
Restano regole specifiche per Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, in ragione delle rispettive autonomie e delle norme che tutelano le minoranze linguistiche.
