Sergio Mattarella scrive al governo Meloni: "Per gli ambulanti ora servono nuove norme"
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Sergio Mattarella scrive al governo Meloni: "Per gli ambulanti ora servono nuove norme"

Mattarella scrive al governo per gli ambulanti: "I criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata".

Sergio Mattarella scrive al governo Meloni: "Per gli ambulanti ora servono nuove norme"
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2 Gennaio 2024 - 12.16


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Sergio Mattarella, in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla presidente del Consiglioi Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di rivedere le modalità di attribuzione delle concessioni agli ambulanti, dopo aver promulgato il 30 dicembre scorso la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

«Ritengo, tuttavia, doveroso richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento sull’articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l’ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi».

«I criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti – rileva il presidente della Repubblica – la disciplina in esame presenta evidenti analogie con quella delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, recante `Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi´, oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023 ove evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale». 

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Della legge sul mercato e la concorrenza 2022 «suscitano analoghe, rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni» sulle concessioni in essere con proroghe «non solo, com’è logico» per quelle assegnate con procedure selettive, ma anche per quelle «già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il predetto comma 4-bis ha disposto, a suo tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mentre il comma 4-ter ha previsto la facoltà delle regioni di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione». 

«L’articolo 11 della legge in esame prevede, per i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per inerzia dei Comuni, un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal comma 4-bis. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore termine di sei mesi, il titolo concessorio è rinnovato automaticamente, salva la rinuncia dell’avente titolo». 

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«Infine, con una disposizione di cui non sono chiare la ratio e l’impatto, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi del citato art. 181 sono automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, salva l’eventuale maggiore durata prevista nel titolo. La disciplina del commercio su aree pubbliche, come affermato anche dalla Corte costituzionale, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (cd. direttiva servizi). La direttiva è autoapplicativa, con la conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili, con l’obbligo di una procedura di selezione `qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacita´ tecniche utilizzabili’, escludendo procedure di rinnovo automatico». Riguardo le concessioni per il commercio su aree pubbliche, «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispetto alla proroga disposta dal decreto legge n. 34 del 2020, aveva già rilevato, nel parere del 15 febbraio 2021, l’incompatibilità con la direttiva servizi, invitando i Comuni a disapplicare le norme di legge», ricorda il capo dello Stato. 

«Paradigmatica» è la vicenda del Comune di Roma «che ha proceduto a disapplicare il citato comma 4-bis e ha avviato le procedure per la messa a gara delle concessioni. Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della disapplicazione da parte del Comune di Roma di tale disposizione interna, in quanto incompatibile con la direttiva servizi», confermando una sentenza di primo grado «che aveva indicato anche per le concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, oltre che per le concessioni del demanio marittimo, il limite massimo del 31 dicembre 2023. Analogamente il Tar Lazio si è pronunciato in altri giudizi con le sentenze n. 539/2022; 8136/2022, non impugnate e, quindi, passate in giudicato». «La proroga di dodici anni prevista dalla legge per le concessioni in essere appare, alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, eccessiva e sproporzionata – osserva Mattarella – va rilevata inoltre l’incongruenza di prevedere una proroga automatica di durata superiore (12 anni) a quella delle nuove concessioni (10 anni). Il contesto che viene in tal modo a determinarsi presenta caratteristiche molto simili a quello oggetto della mia lettera del 24 febbraio scorso. I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo, determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l’uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti. Così come ho osservato riguardo alla vicenda delle concessioni demaniali, ciò rende indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento». 

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